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Sez. 1, Sentenza n. 835 del 28/01/1997 (Rv. 502072 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Costituzione in giudizio di più parti per mezzo di uno stesso procuratore - Legittimità - Limiti - Conflitto d'interessi - Nozione - Conflitto meramente eventuale - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1997-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502072-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA

Se è vero che la costituzione in giudizio, di più parti, per mezzo di uno stesso procuratore cui sia stato conferito mandato con unico atto da tutte esse sottoscritto, è valida solo quando fra le medesime parti non vi sia conflitto di interessi, (il quale può essere non solo attuale ma anche virtuale), è altrettanto vero che la potenzialità del conflitto di interessi va ricostruita non come mera eventualità, bensì in correlazione stretta con il concreto rapporto esistente fra le parti i cui interessi risultino suscettibili di contrapposizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)