Sez. 1, Sentenza n. 22313 del 08/07/2020 Cc. (dep. 24/07/2020) Rv. 279455 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA | Art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 103 del 2017 - Contravvenzioni - Sentenza definitiva di condanna - Omessa riduzione della metà della pena non dedotta in sede di impugnazione - Incidente di esecuzione o procedura di correzione di errore materiale - Esperibilità - Esclusione - Ragioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - PENA
In tema di giudizio abbreviato celebrato dopo le modifiche introdotte all'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. dall'art. 1, comma 44, della legge 23 giugno 2017, n. 103, nel caso di omessa riduzione - non dedotta in sede di impugnazione - della metà della pena inflitta con sentenza definitiva di condanna per contravvenzione, non sono esperibili i rimedi né dell'incidente di esecuzione né della correzione di errore materiale, non vertendosi in ipotesi di pena illegale e neppure di errore nel computo aritmetico della pena, bensì di violazione del criterio stabilito dalla legge processuale nella determinazione della riduzione di pena per il rito, come tale denunciabile solo con gli ordinari mezzi di gravame.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 44 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)