Sez. U, Sentenza n. 4163 del 18/12/1975 (Rv. 378506 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - IN GENERE - CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE - GESTIONE GOVERNATIVA - INSTAURAZIONE DI RAPPORTI DI PUBBLICO IMPIEGO TRA IL PERSONALE ED IL MINISTERO DEI TRASPORTI - CONDOTTA ANTISINDACALE DELLA GESTIONE - DOMANDA PER LA CESSAZIONE - GIUDICE ORDINARIO - DIFETTO DI GIURISDIZIONE.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - IN GENERE - CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE - GESTIONE GOVERNATIVA - INSTAURAZIONE DI RAPPORTI DI PUBBLICO IMPIEGO TRA IL PERSONALE ED IL MINISTERO DEI TRASPORTI - CONDOTTA ANTISINDACALE DELLA GESTIONE - DOMANDA PER LA CESSAZIONE - GIUDICE ORDINARIO - DIFETTO DI GIURISDIZIONE.*
L'art 28 della legge n 300 del 1970 non si applica a tutela delle organizzazioni sindacali costituite nell'ambito dell'impiego statale e, pertanto, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda proposta per la cessazione della condotta antisindacale della gestione governativa di una linea ferroviaria in concessione, poiche la gestione governativa, che sopravviene al cessare della concessione, implica l'instaurazione di rapporti di pubblico impiego tra il ministero dei trasporti e il personale della ferrovia, benche esso fosse stato inizialmente assunto da un privato concessionario, a causa del carattere peculiare dello ente gestore del servizio. (V 2854/75, mass n 376886; 2853/75, mass n 376884).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Regio Decr. 09/05/1912 num. 1447 art. 184, Regio Decr. Legge 04/06/1936 num. 1336 art. 1, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)