Sez. 1, Ordinanza n. 35509 del 10/07/2003 Cc. (dep. 16/09/2003) Rv. 226450 - 01
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE | Valutazione da parte del giudice dell'esecuzione dell'applicazione della sospensione condizionale della pena, in sede di revoca, per effetto dell'abrogazione della norma incriminatrice, di sentenze di condanna considerate preclusive della concessione del beneficio in relazione ad una successiva sentenza di condanna - Omessa previsione - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 673 cod. proc. pen., in riferimento all'art. 3 Cost. - Non manifesta infondatezza.
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE
Non è manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 673 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la possibilità per il giudice dell'esecuzione di valutare l'applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena in sede di revoca, per effetto dell'abrogazione della norma incriminatrice, di sentenze di condanna già considerate preclusive della concessione del beneficio in relazione ad una successiva sentenza di condanna.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 673 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)