Sez. 5, Sentenza n. 15936 del 23/10/2003 (Rv. 567626 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - TERMINI PER LA PROPOSIZIONE - IN GENERE | Termine breve - Decorrenza dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione - Configurabilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - TERMINI PER LA PROPOSIZIONE - IN GENERE
Nel contenzioso tributario il termine annuale per proporre appello trova applicazione solo quando la decisione non sia stata notificata o comunicata alle parti, mentre, se ricorre tale ultima ipotesi, il termine breve di giorni sessanta decorre dalla data dell'avvenuta comunicazione o notificazione (fattispecie regolata dall'art. 22 d.P.R. n. 636 del 1992).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)