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Sez. 1, Sentenza n. 9606 del 14/09/1991 (Rv. 473853 - 01)

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Termini - In genere | Ricorso per cassazione avverso la pronuncia della commissione tributaria centrale - Termine breve - Decorrenza - Momento - Data della notifica della decisione a cura della parte - Omissione di detta notifica - Conseguenze - Decorrenza del termine annuale dal deposito della decisione della Commissione Tributaria Centrale - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1991-09-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473853-01

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Termini - In genere

Il termine breve per il ricorso per cassazione avverso la pronuncia della commissione tributaria centrale decorre, ai sensi dell'art. 326 cod.proc.civ., esclusivamente dalla notificazione della decisione a cura della parte e non dalla comunicazione di ufficio del dispositivo, non essendo prevista per il ricorso per cassazione - a differenza di quanto stabilito dagli artt. 22 e 25 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, rispettivamente, ai fini della decorrenza dei termini per la proposizione dell'appello e del ricorso alla commissione tributaria centrale - l'equiparazione tra la detta comunicazione e la notificazione della parte. In mancanza di tale notificazione, è comunque applicabile il termine annuale di cui all'art. 327 cod.proc.civ., con decorrenza dal deposito della decisione della commissione tributaria centrale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 22 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 25 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 38 CORTE COST., DPR 03/11/1981 num. 739 art. 14, DPR 03/11/1981 num. 739 art. 16, DPR 03/11/1981 num. 739 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)