Sez. 5, Sentenza n. 5949 del 14/03/2007 (Rv. 597260 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - NOTIFICA A CURA DELLA SEGRETERIA | Nuovo processo tributario regolato dal d.lgs. n. 546 del 1992 - Disciplina transitoria - Termine di impugnazione pendente alla data di insediamento delle nuove commissioni tributarie - Applicabilità del termine lungo annuale - Rilevanza della comunicazione della sentenza da parte della segreteria della "vecchia" commissione - Esclusione - Decorrenza del termine - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - NOTIFICA A CURA DELLA SEGRETERIA
In tema di contenzioso tributario, alle decisioni delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado, per le quali, alla data di insediamento delle nuove commissioni tributarie (1° aprile 1996), pendano i termini di impugnazione, si applica un regime impugnatorio del tutto identico a quello ordinario disegnato dagli artt. 49 e 38 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in virtù del quale solo in caso di notifica della sentenza decorre il termine breve per l'impugnazione, disponendo in caso contrario la parte soccombente del termine annuale, cd. lungo, il cui "dies a quo" decorre evidentemente dalla data di pubblicazione della decisione. Pertanto, alla luce delle disposizioni transitorie dettate dall'art. 72, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 12 del d.l. 8 agosto 1996, n. 437, convertito nella legge 24 ottobre 1996, n. 556, se alla data di insediamento delle nuove commissioni la pronuncia dei primi giudici era stata già comunicata alle parti dalla segreteria della commissione stessa, qualora il termine d'impugnazione sancito dal previgente regime fosse ancora pendente, il momento iniziale di decorrenza del termine annuale - che si applica comunque, in quanto la "comunicazione" della segreteria nel nuovo processo tributario regolato dal d.lgs. n. 546 del 1992 non riveste più alcuna efficacia, non essendone stata prevista dal detto art. 38 l'omologabilità alla "notificazione" - va fissato alla data limite del 1° aprile 1996, ed analogamente, nel caso in cui la sentenza fosse stata già depositata alla detta data ma la comunicazione fosse effettuata successivamente ad essa, tale ultimo adempimento resta privo di giuridica rilevanza. Quanto detto resta fermo anche ove si tenga conto del fatto che solo con l'art. 12 del d.l. n. 437 del 1996 sia stata specificamente richiamata l'applicabilità dell'art. 327 cod. proc. civ., esclusa, invece, nell'originaria formulazione dell'art. 72 del d.lgs. n. 546 del 1992, atteso che la novella, pur avendo natura processuale, assolve una funzione chiarificatrice della nuova sistematica, la quale già aveva espunto, nell'espressa previsione delle norme "a regime" menzionate, ogni rilevanza attribuibile alla "comunicazione" della sentenza.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 38, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 49 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 72 CORTE COST., Decreto Legge 08/08/1996 num. 437 art. 12, Legge 24/10/1996 num. 556, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)