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Sez. L, Sentenza n. 3252 del 03/04/1987 (Rv. 452319 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE CONSEGUENTE DEL CREDITO DI LAVORO - RITENUTA D'ACCONTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO QUALE SOSTITUTO DI IMPOSTA - APPLICABILITÀ - PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE IN SEDE DI ESECUZIONE DI UNA SENTENZA DEFINITIVA DI CONDANNA - INCLUSIONE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI EX ARTT. 3, 36 E 53 COST. - INSUSSISTENZA - QUESTIONE DELLA TASSABILITÀ DELLA RIVALUTAZIONE E QUESTIONE DELLA LEGITTIMITÀ DELLO ASSOGGETTAMENTO DELLA RIVALUTAZIONE E TASSAZIONE SEPARATA - RAPPORTO.*
Stato
decisa il 1987-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452319-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE CONSEGUENTE DEL CREDITO DI LAVORO - RITENUTA D'ACCONTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO QUALE SOSTITUTO DI IMPOSTA - APPLICABILITÀ - PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE IN SEDE DI ESECUZIONE DI UNA SENTENZA DEFINITIVA DI CONDANNA - INCLUSIONE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI EX ARTT. 3, 36 E 53 COST. - INSUSSISTENZA - QUESTIONE DELLA TASSABILITÀ DELLA RIVALUTAZIONE E QUESTIONE DELLA LEGITTIMITÀ DELLO ASSOGGETTAMENTO DELLA RIVALUTAZIONE E TASSAZIONE SEPARATA - RAPPORTO.*

Il maggior credito da svalutazione monetaria ex art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. non rappresenta una Forma risarcitoria da fatto illecito, ma costituisce una componente essenziale del credito di lavoro, al quale si affianca - con un meccanismo analogo a quello dell'indennità di contingenza - al fine di adeguare la retribuzione nominale a quella reale. Pertanto, la somma liquidata a titolo di rivalutazione monetaria rientra - al pari della retribuzione nominale - nella nozione di reddito da lavoro dipendente prevista dall'art. 46, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con l'ulteriore conseguenza che il datore di lavoro, quale sostituto d'imposta, è tenuto ad operare la ritenuta di acconto, a norma dell'art. 23, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, anche su di essa, pure quando proceda al pagamento della retribuzione in Sede di esecuzione di una sentenza definitiva di condanna, senza che ciò comporti violazione dei principi stabiliti dagli artt. 3, 36 e 53 della Costituzione ed essendo inoltre irrilevante, nella controversia limitata alla questione della tassabilità o meno di detta rivalutazione, la questione della legittimità o meno, in rapporto al principio costituzionale di uguaglianza, dell'assoggettamento della stessa rivalutazione a tassazione separata. (V 4127/86, mass n 446911; (V 2979/86, mass n 445981; (V 2031/86, mass n 445230; (V 3105/85, mass n 440805; (V 912/85, mass n 439085; (V 717/85, mass n 438925; (V 1855/84, mass n 433924; (V 1146/84, mass n 433283).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Costituzione art. 53, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 12 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 13 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 46 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)