Sez. L, Sentenza n. 717 del 02/02/1985 (Rv. 438925 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - MAGGIOR CREDITO DA SVALUTAZIONE MONETARIA - NATURA - SOMMA LIQUIDATA A TALE TITOLO - INCLUSIONE NELLA NOZIONE DI REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE AI FINI DELL'I.R.P.E.F. - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO - RITENUTA D'ACCONTO - NECESSITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - MAGGIOR CREDITO DA SVALUTAZIONE MONETARIA - NATURA - SOMMA LIQUIDATA A TALE TITOLO - INCLUSIONE NELLA NOZIONE DI REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE AI FINI DELL'I.R.P.E.F. - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO - RITENUTA D'ACCONTO - NECESSITÀ.*
Il maggior credito da svalutazione monetaria ex art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. non rappresenta una Forma risarcitoria da fatto illecito, ma costituisce una componente essenziale dello originario credito di lavoro, al quale si affianca - con un meccanismo analogo a quello dell'indennità di contingenza - al fine di adeguare la retribuzione nominale a quella reale restando, pertanto, necessariamente assoggettato a tutte quelle norme giuridiche proprie del credito di lavoro e ciò anche per quanto concerne il regime tributario. Consegue che la somma liquidata a titolo di rivalutazione monetaria rientra - al pari della retribuzione nominale - nella nozione di reddito da lavoro dipendente prevista dall'art. 46, primo comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di tal ché il datore di lavoro, quale sostituto d'imposta, è tenuto ad operare la ritenuta d'acconto a norma dell'art. 23, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, tenendo conto del sistema di tassazione separata di cui agli artt. 12 e 13 del d.P.R. n. 597 citato. (V 1855/84, mass n 433924).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 12 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 13 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 46 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)