Sez. 6, Sentenza n. 4774 del 24/01/1979 Ud. (dep. 29/05/1979) Rv. 142081 - 01
ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - FINALITA DELL'OBBLIGO DELLA DENUNCIA - DENUNCIA EFFETTUATA AD ALTRA AUTORITA PRIMA DEL TRASFERIMENTO NEL LUOGO DI RESIDENZA O DIMORA - INEFFICACIA.*
ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - FINALITA DELL'OBBLIGO DELLA DENUNCIA - DENUNCIA EFFETTUATA AD ALTRA AUTORITA PRIMA DEL TRASFERIMENTO NEL LUOGO DI RESIDENZA O DIMORA - INEFFICACIA.*
Lo scopo delle norme di cui all'art 697 cod pen (detenzione abusiva di armi) e quello di mettere l'autorita locale di polizia in grado di conoscere quante e quali armi si trovino, ed in possesso di chi, entro il territorio della propria giurisdizione. Pertanto, la denuncia effettuata ad altra autorita nel luogo di residenza o dimora prima del trasferimento in altra localita, non esonera dall'Obbligo della denuncia previsto dall'art 30 TULPS, in caso di inosservanza. La cui sanzione e prevista dall'art 697 cp.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 697 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)