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Sez. 1, Sentenza n. 876 del 20/06/1980 Ud. (dep. 12/02/1981) Rv. 147569 - 01

ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - OBBLIGO DELLA DENUNCIA ANCHE IN CASO DI TRASFERIMENTO - SUSSISTENZA - NORMA INCRIMINATRICE E SANZIONATORIA.*
Stato
decisa il 1980-06-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/147569-01

ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - OBBLIGO DELLA DENUNCIA ANCHE IN CASO DI TRASFERIMENTO - SUSSISTENZA - NORMA INCRIMINATRICE E SANZIONATORIA.*

La denuncia presentata all'autorita di pubblica sicurezza del luogo di originaria residenza o dimora, prima del trasferimento in altra localita, non esonera il detentore dall'Obbligo di ripetere la denuncia all'autorita di polizia del luogo in cui l'arma viene trasferita. La violazione di tale Obbligo non integra il reato previsto dall'art 58 del regolamento di pubblica sicurezza e punito dall'art 221 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, bensi quello, originariamente previsto come contravvenzione dall'art 697 del codice penale ed attualmente punito, quale delitto, dall'art 14 della legge n 497 del 1974. (in senso sostanzialmente conforme, V mass n 142081, 143016 e 144058; contra, nel senso che il delitto integrato sarebbe quello di cui all'art 10 della legge n 110 del 1975, V mass n 144166).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 697 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 38 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 221 CORTE COST., Regio Decr. 06/05/1940 num. 635 art. 58 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 14 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)