Sez. 6, Sentenza n. 8630 del 24/01/2024 Cc. (dep. 27/02/2024) Rv. 286070-01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - TRASGRESSIONE DELLE PRESCRIZIONI IMPOSTE | Violazione del divieto di allontanamento dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari - Obbligatoria sostituzione con la custodia in carcere - Sussistenza - Condizioni - Necessità di valutare previamente l’idoneità degli arresti con il c.d. braccialetto elettronico - Sussistenza - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - TRASGRESSIONE DELLE PRESCRIZIONI IMPOSTE
In tema di misure cautelari personali, la trasgressione alle prescrizioni concernenti il divieto di allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, ove ritenuta non di lieve entità, determina la revoca obbligatoria di tale misura ex art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen., seguita dalla sostituzione con la custodia in carcere, non dovendo il giudice previamente valutare l'idoneità degli arresti domiciliari con modalità elettroniche di controllo.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 276 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)