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Sez. 4, Sentenza n. 42892 del 15/10/2024 Cc. (dep. 25/11/2024) Rv. 287207-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - IN GENERE | Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa - Obbligo di applicazione del cd. "braccialetto elettronico" o altri strumenti di controllo - Sussistenza.
Stato
decisa il 2024-10-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287207-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - IN GENERE

In tema di misure cautelari personali, il giudice, nel disporre il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ai sensi dell'art. 282-ter cod. proc. pen., è tenuto a ordinare l'applicazione dei dispositivi di controllo mediante strumenti elettronici o altri strumenti tecnici previsti dall'art. 275-bis cod. proc. pen., non sussistendo la possibilità di un diverso apprezzamento sul punto e di una determinazione conseguente.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 282 ter CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/2023 num. 168 art. 12 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 bis PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)