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Sez. L, Sentenza n. 4981 del 06/06/1987 (Rv. 453603 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE - TERMINI DI COMPLESSIVI DIECI ANNI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLA REVISIONE - NATURA DILATORIA - LIMITI - AGGRAVAMENTO VERIFICATOSI OLTRE IL DECENNIO DALLA COSTITUZIONE DELLA RENDITA - IMPEDIMENTO ALL'INSORGENZA DEL DIRITTO ALLA REVISIONE.*
Stato
decisa il 1987-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453603-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONI INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE - TERMINI DI COMPLESSIVI DIECI ANNI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO ALLA REVISIONE - NATURA DILATORIA - LIMITI - AGGRAVAMENTO VERIFICATOSI OLTRE IL DECENNIO DALLA COSTITUZIONE DELLA RENDITA - IMPEDIMENTO ALL'INSORGENZA DEL DIRITTO ALLA REVISIONE.*

I termini di complessivi dieci anni, per l'Esercizio del diritto alla revisione della rendita Inail - previsti dall'art. 83, comma settimo, del d.P.R. n. 1124 del 1965 (secondo cui "trascorso il quarto anno dalla Costituzione della rendita la revisione può essere richiesta o disposta solo due volte, la prima alla fine di un triennio e la seconda alla fine del successivo triennio") - hanno natura dilatoria, onde non precludono la proposizione della domanda di revisione oltre il detto decennio, sempreché, però, il lamentato aggravamento non si sia verificato oltre il decennio dalla Costituzione della rendita, essendo quest'ultimo termine (che segna l'ambito temporale della copertura assicurativa, per il principio cosiddetto della stabilizzazione dei postumi) viceversa perentorio, onde il suo avvenuto decorso impedisce (sul piano sostanziale) la stessa insorgenza del diritto alla revisione. (Conf 2666/86, mass n 445723, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)