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Sez. L, Sentenza n. 7274 del 05/08/1994 (Rv. 487670 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE | Termini per complessivi dieci anni ex art. 83 d.P.R. n. 1124 del 1965 - Natura dilatoria - Proposizione della domanda di revisione oltre il decennio - Ammissibilità - Condizione.
Stato
decisa il 1994-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487670-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE

I termini per complessivi dieci anni per l'esercizio del diritto alla revisione della rendita I.N.A.I.L. - previsti dall'art. 83, comma settimo, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (secondo cui "Trascorso il quarto anno dalla data di costituzione della rendita, la revisione può essere richiesta o disposta solo due volte, la prima alla fine di un triennio e la seconda alla fine del successivo triennio") - hanno natura dilatoria e non precludono pertanto la proposizione della domanda di revisione oltre il decennio dalla data di costituzione della rendita (purché venga rispettato il termine triennale fissato dall'art. 112 dello stesso d.P.R.), sempreché il lamentato aggravamento si sia verificato entro il decennio dalla costituzione della rendita, atteso che tale termine segna l'ambito temporale della copertura assicurativa per il principio della "stabilizzazione dei postumi" che, se successivi al termine stesso, perdono, in base alla presunzione assoluta posta dal citato comma settimo dell'art. 83, la possibilità di collegarsi con l'infortunio sul lavoro o con la malattia professionale, per cui l'avvenuto decorso del termine decennale impedisce, sul piano sostanziale, la stessa insorgenza del diritto alla revisione.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)