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Sez. L, Sentenza n. 2666 del 15/04/1986 (Rv. 445723 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE - AGGRAVAMENTO DELLE CONDIZIONI DEL LAVORATORE GIÀ DICHIARATO GUARITO E REVISIONE DELLA RENDITA SU DOMANDA O D'UFFICIO - TERMINI RISPETTIVI EX ART. 83 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - NATURA - SCADENZA - CONSEGUENZA - DECORRENZA DEL TERMINE TRIENNALE EX ART. 112 DEL D.P.R. CIT..*
Stato
decisa il 1986-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445723-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE - AGGRAVAMENTO DELLE CONDIZIONI DEL LAVORATORE GIÀ DICHIARATO GUARITO E REVISIONE DELLA RENDITA SU DOMANDA O D'UFFICIO - TERMINI RISPETTIVI EX ART. 83 DEL D.P.R. N. 1124 DEL 1965 - NATURA - SCADENZA - CONSEGUENZA - DECORRENZA DEL TERMINE TRIENNALE EX ART. 112 DEL D.P.R. CIT..*

Mentre il termine di dieci anni previsto dall'ottavo comma dello art. 83 d.P.R. n. 1124 del 1965 - termine che riguarda l'aggravamento delle condizioni del lavoratore assicurato già dichiarato guarito all'esito di un infortunio sul lavoro senza postumi di Invalidità permanente ovvero con postumi tali da non raggiungere il minimo indennizzabile - ha carattere perentorio, invece i termini (complessivamente di dieci anni) previsti dal sesto e settimo comma della norma citata per l'ipotesi della revisione della rendita su domanda del titolare o su disposizione dell'istituto hanno carattere dilatorio, sicché dalla loro scadenza decorre l'ulteriore termine triennale contemplato dall'art. 112 DPR citato. (V 280/83, mass n 425089; (V 2147/81, mass n 412872).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 com. 6 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 com. 7 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 com. 8 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)