Sez. 1, Sentenza n. 6422 del 23/07/1987 (Rv. 454702 - 01)
TRIBUTI IN GENERALE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - DECISIONE DI ACCOGLIMENTO CON RINVIO - IN GENERE - LIMITI.*
TRIBUTI IN GENERALE - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - DECISIONE DI ACCOGLIMENTO CON RINVIO - IN GENERE - LIMITI.*
Il giudizio che nel contenzioso tributario si svolge davanti alla Corte di appello o alla commissione centrale non è un giudizio di annullamento e di pura legittimità, bensì un giudizio di merito di terzo grado a cognizione piena, con esclusione soltanto delle questioni di fatto relative a valutazione estimativa e alla misura delle pene pecuniarie. La Corte d'appello e la commissione centrale devono pronunciare l'annullamento con rinvio solo quando il giudizio o la decisione di secondo grado sono affetti da nullità in ordine a tali questioni (artt. 26 e 40 d.P.R. n. 636 del 1972) o quando tale giudizio è mancato per irregolare Costituzione del contraddittorio, per illegittima composizione del collegio giudicante (artt. 29 e 40 d.P.R. n. 636 del 1972) o per inesistenza giuridica della decisione (art. 161, secondo comma cod. proc. civ.). pertanto, il vizio di motivazione della decisione della commissione di secondo grado non esclude il potere-dovere della Corte d'appello e della commissione centrale di decidere la controversia nel merito, correggendo, integrando o sostituendo la motivazione della decisione impugnata.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 26 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 29, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)