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Sez. 1, Sentenza n. 6677 del 03/08/1987 (Rv. 454895 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - IN GENERE - GIUDIZIO DI TERZO GRADO IN ENTRAMBI I PROCEDIMENTI - CONFIGURABILITÀ - GIUDIZIO DI PURA LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - ANNULLAMENTO CON RINVIO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - VIZIO DI MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE DI SECONDO GRADO - DECISIONE DELLA CONTROVERSIA NEL MERITO - POTERE DELLA CORTE D'APPELLO E DELLA COMMISSIONE CENTRALE.*
Stato
decisa il 1987-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454895-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - IN GENERE - GIUDIZIO DI TERZO GRADO IN ENTRAMBI I PROCEDIMENTI - CONFIGURABILITÀ - GIUDIZIO DI PURA LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - ANNULLAMENTO CON RINVIO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - VIZIO DI MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE DI SECONDO GRADO - DECISIONE DELLA CONTROVERSIA NEL MERITO - POTERE DELLA CORTE D'APPELLO E DELLA COMMISSIONE CENTRALE.*

Il giudizio che nel contenzioso tributario si svolge davanti alla Corte di appello o alla commissione centrale non è un giudizio di annullamento e di pura legittimità, bensì un giudizio di merito di terzo grado a cognizione piena, con esclusione soltanto delle questioni di fatto relative a valutazione estimativa e alla misura delle pene pecuniarie. La Corte d'appello e la commissione centrale devono pronunciare l'annullamento con rinvio solo quando il giudizio o la decisione di secondo grado sono affetti da nullità in ordine a tali questioni (artt. 26 e 40 d.P.R. n. 636 del 1972) e quando tale giudizio è mancato per irregolare Costituzione del contraddittorio, per illegittima composizione del collegio giudicante (artt. 29 e 40 d.P.R. n. 636 del 1972) o per inesistenza giuridica della decisione (art. 161, secondo comma cod. proc. civ.). pertanto, il vizio di motivazione della decisione della commissione di secondo grado non esclude il potere-dovere della Corte d'appello e della commissione centrale di decidere la controversia nel merito, correggendo, integrando o sostituendo la motivazione della decisione impugnata. (V 6422/87, mass n 454702).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 26 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 29, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 40 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)