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Sez. 3, Sentenza n. 3341 del 07/03/2001 (Rv. 544524 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO | Valutazione del giudice - Criteri - Equilibrio del contratto e buona fede - Conseguenze - Sospensione totale del pagamento del canone da parte del conduttore in conseguenza della diminuzione di godimento del bene - Illegittimità.
Stato
decisa il 2001-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544524-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO

L'exceptio non rite adimpleti contractus, di cui all'art. 1460 cod. civ., postula la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, ma in relazione alla oggettiva proporzione degli inadempimenti stessi, riguardata con riferimento all'intero equilibrio del contratto ed alla buona fede; ne consegue che il conduttore, qualora abbia continuato a godere dell'immobile, per quanto lo stesso presentasse vizi, non può sospendere l'intera sua prestazione consistente nel pagamento del canone di locazione, perché così mancherebbe la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, potendo giustificarsi soltanto una riduzione del canone proporzionata all'entità del mancato godimento, applicandosi, per analogia, i principi dettati dall'art. 1584 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 1587, Cod. Civ. art. 1584

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)