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Sez. 5, Sentenza n. 15001 del 13/01/2004 Ud. (dep. 29/03/2004) Rv. 228489 - 01

ELEZIONI - REATI ELETTORALI | Falsità aventi ad oggetto atti destinati alle operazioni elettorali commesse da pubblico ufficiale - Reati previsti dal codice penale - Rapporto di specialità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-01-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228489-01

ELEZIONI - REATI ELETTORALI

La fattispecie criminosa di cui all'art. 100 del Testo unico delle leggi elettorali n. 361 del 1957 (formazione di liste false di elettori o candidati edi altri atti destinati alle operazioni elettorali) si pone, a ragione dell'enunciata caratteristica dell'atto oggetto del falso, in rapporto di specialità con le fattispecie di relative alla falsità previste nel codice penale; non è pertanto ammissibile alcun concorso formale tra detto reato ed il reato di falso ideologico ex art. 479 cod.pen. in relazione alla condotta di un cancelliere che abbia falsamente attestato l'autenticità delle firme degli elettori nella presentazione della lista dei candidati, in quanto tale falsa autenticazione comporta la falsità della lista elettorale, punita dal citato art. 100 del Testo unico in materia elettorale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 479, DPR 30/03/1957 num. 361 art. 100 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)