Sez. 1, Sentenza n. 35107 del 13/01/2017 Cc. (dep. 17/07/2017) Rv. 271108 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Misura disposta per una pluralità di reati - Condanna in primo grado - Scissione del cumulo - Legittimità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI
L'esecuzione di una misura cautelare avente ad oggetto una pluralità di reati ha carattere unitario, per cui non è consentito, dopo la condanna di primo grado, operare l'assorbimento della frazione di pena inflitta per il reato di associazione mafiosa nel periodo già sofferto in custodia cautelare e ritenere, in tal modo, superata la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, prevista nell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., per il reato anzidetto.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)