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Sez. 1, Sentenza n. 3118 del 20/05/1982 (Rv. 421053 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - AZIONE DIRETTA DEL DANNEGGIATO VERSO L'ASSICURATORE - INTERESSI MORATORI E SPESE PROCESSUALI - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE OLTRE IL LIMITE DEL MASSIMALE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421053-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - AZIONE DIRETTA DEL DANNEGGIATO VERSO L'ASSICURATORE - INTERESSI MORATORI E SPESE PROCESSUALI - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE OLTRE IL LIMITE DEL MASSIMALE - CONDIZIONI.*

In materia di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore, in caso di Azione diretta del danneggiato verso l'assicuratore, gli interessi moratori e le spese processuali sono dovuti anche oltre il limite del massimale, in virtù di una responsabilità personale e diretta dell'assicuratore, se sussiste un comportamento inadempiente e colpevole dello stesso dopo la Costituzione in mora mediante la richiesta di risarcimento avanzata dal danneggiato ai sensi degli artt. 18 e 22 della legge 24 dicembre 1969 n. 990. (Conf 6376/81, mass n 417174; (Conf 5912/81, mass n 416674; (Conf 4822/81, mass n 415531).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)