Sez. 1, Sentenza n. 5912 del 09/11/1981 (Rv. 416674 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - MASSIMALE DI POLIZZA - VALICABILITÀ PER L'AGGIUNTA DEGLI INTERESSI MORATORI, PER IL RIMBORSO DELLE SPESE PROCESSUALI E PER LA SVALUTAZIONE MONETARIA - LIMITI.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - MASSIMALE DI POLIZZA - VALICABILITÀ PER L'AGGIUNTA DEGLI INTERESSI MORATORI, PER IL RIMBORSO DELLE SPESE PROCESSUALI E PER LA SVALUTAZIONE MONETARIA - LIMITI.*
Nel sistema dell'Azione diretta introdotta dall'art.23 della legge n.990 del 1969, il limite del massimale di polizza non è assolutamente invalicabile, potendo essere superato per l'aggiunta degli interessi moratori e per il rimborso delle spese giudiziali a favore dello assicurato vittorioso, nonché per le maggiori somme a titolo di svalutazione monetaria per il ritardo nel pagamento a favore del terzo danneggiato, sempre che l'assicuratore non provi che il pregiudizio sia dipeso da causa a lui non imputabile per essere la domanda risarcitoria del danneggiato manifestamente eccessiva o per essere la responsabilità dell'assicurato seriamente contestabile. (V 3255/81, mass n 413838; (V 2699/81, mass n 413458; (Conf 4805/80, mass n 408628; (Conf 6056/79, mass n 402765).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 23, Legge 23/02/1976 num. 857 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)