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Sez. 3, Sentenza n. 2453 del 15/03/1988 (Rv. 458226 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - INDENNIZZO - NATURA - DEBITO DI VALUTA - INGIUSTIFICATO RITARDO NELL'ADEMPIMENTO DA PARTE DELL'ASSICURATORE - CONSEGUENZE - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI MORATORI E DEL MAGGIOR DANNO DERIVANTE DA SVALUTAZIONE MONETARIA - SUSSISTENZA - SUPERAMENTO DEL MASSIMALE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458226-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - INDENNIZZO - NATURA - DEBITO DI VALUTA - INGIUSTIFICATO RITARDO NELL'ADEMPIMENTO DA PARTE DELL'ASSICURATORE - CONSEGUENZE - OBBLIGO DI CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI MORATORI E DEL MAGGIOR DANNO DERIVANTE DA SVALUTAZIONE MONETARIA - SUSSISTENZA - SUPERAMENTO DEL MASSIMALE - CONDIZIONI.*

In materia di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli, lo assicuratore, a seguito della richiesta del danneggiato ex art. 18 legge n. 990 del 1969, è direttamente obbligato ad adempiere, nei confronti del danneggiato medesimo, il debito di indennizzo scaturente dal contratto assicurativo, che è debito di valuta e non muta la sua natura per effetto dell'iniziativa del terzo. Peraltro, la richiesta di quest'ultimo, qualora contenga gli elementi necessari perché l'assicuratore, secondo criteri di ordinaria diligenza, possa valutarne la fondatezza nel termine di sessanta giorni previsto dall'art. 22 della stessa legge, produce, in caso di ingiustificato ritardo nell'adempimento ed allo spirare di tale termine, gli effetti di cui all'art. 1224 cod. civ., quale atto di Costituzione in mora, e comporta a carico dell'assicuratore lo Obbligo di corrispondere gli interessi moratori e l'eventuale maggior danno, in esso compreso quello derivante da svalutazione monetaria, con la conseguente possibilità che il limite costituito dal massimale di polizza sia superato, salva la prova, da parte dello assicuratore, che il ritardato pagamento sia dipeso da causa a lui non imputabile, per essere la domanda risarcitoria del danneggiato manifestamente eccessiva o per essere la responsabilità dello assicurato seriamente contestabile. (V 6371/86, mass n 448571; (V 6371/86, mass n 448570; (V 5218/83, mass n 430091; (V 3118/82, mass n 421053; (V 3038/82, mass n 420967; (V 5912/81, mass n 416674).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)