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Sez. 2, Sentenza n. 912 del 06/04/1966 (Rv. 321819 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO UNIVERSALE - IN GENERE - CONDIZIONI - SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IMPRESE ELETTRICHE - TRASFERIMENTO ALL'ENEL IN PENDENZA DI UN GIUDIZIO FRA L'IMPRESA ED UN'ALTRA PARTE - SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE DELL'ENEL - PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO FRA LE PARTI ORIGINARIE.*
Stato
decisa il 1966-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321819-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO UNIVERSALE - IN GENERE - CONDIZIONI - SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IMPRESE ELETTRICHE - TRASFERIMENTO ALL'ENEL IN PENDENZA DI UN GIUDIZIO FRA L'IMPRESA ED UN'ALTRA PARTE - SUCCESSIONE A TITOLO PARTICOLARE DELL'ENEL - PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO FRA LE PARTI ORIGINARIE.*

L'applicabilita dell'art. 110 cod. proc. civ. e collegata alla duplice condizione che la parte sia venuta meno per morte o per altra causa e che a tale evento sia seguita la successione a titolo universale. Nessuna di tali condizioni ricorre nel trasferimento delle imprese elettriche all'e.N.E.L., perche l'espropriazione dell'impresa elettrica non comporta l'Estinzione del soggetto che la gestiva e perche il termine-impresa- e stato preso in considerazione dalla legge di nazionalizzazione -legge 6 dicembre 1962, n. 1643- nella accezione di unitaria organizzazione di elementi economici preordinati alla produzione di beni e servizi, ossia come entita giuridica oggettiva, considerata anche sotto il profilo funzionale, ma non soggettiva. Col trasferimento dell'impresa elettrica non ha luogo una successione dell'e.N.E.L. in tutti i rapporti dell'impresa, giacche la perdita della titolarita giuridica si verifica limitatamente ai beni ed ai rapporti attinenti all'attivita elettrica. Tale trasferimento da luogo ad una successione a titolo particolare -se pure atipica, perche relativa ad un, ampia sfera di rapporti giuridici attivi e passivi- e, pertanto, gli effetti processuali di esso rientrano nella ipotesi contemplata dall'art. 111 cod.proc.civ. pertanto, se il trasferimento coattivo all'e.N.E.L.della impresa elettrica interviene nel corso di un processo vertente tra l'impresa e altra parte, il processo prosegue tra le parti originarie e l'e.N.E.L. puo intervenire o essere chiamato sul processo. E, quindi, ammissibile il ricorso per Cassazione proposto nei confronti dell'impresa elettrica espropriata avverso una sentenza d'appello pronunciata, prima del trasferimento all'e.N.E.L., in causa tra detta impresa ed altri. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)