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Sez. 1, Sentenza n. 9957 del 14/11/2014 Ud. (dep. 09/03/2015) Rv. 262644 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA | Rifiuto di fornire i documenti d'identità e di declinare le proprie generalità - Indicazioni fornite successivamente - Rilevanza - Esclusione - Reato di cui all'art. 651 cod.pen - Sussistenza.
Stato
decisa il 2014-11-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262644-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA

Il reato previsto dall'art. 651 cod.pen., si perfeziona con il semplice rifiuto di fornire al pubblico ufficiale indicazioni sulla propria identità personale ed è, pertanto, irrilevante, ai fini della configurazione dell'illecito, che tali indicazioni vengano fornite successivamente. (In motivazione, la Corte ha precisato che la "ratio" della norma incriminatrice è quella di evitare che l'attività della P.A. sia intralciata nell'identificazione della persona le cui generalità sono richieste nell'esercizio del potere discrezionale attribuito al pubblico ufficiale).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 651

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)