Sez. 6, Sentenza n. 9337 del 28/06/1995 Ud. (dep. 05/09/1995) Rv. 202978 - 01
Reati contro l'ordine pubblico - Contravvenzioni - Concernenti l'inosservanza dei provvedimenti di polizia | Rifiuto di fornire le proprie generalità - Natura di reato istantaneo - Indicazioni fornite successivamente - Irrilevanza.
Reati contro l'ordine pubblico - Contravvenzioni - Concernenti l'inosservanza dei provvedimenti di polizia
Il reato di cui all'art. 651 cod. pen. è reato istantaneo e si perfeziona con il semplice rifiuto di indicare la propria identità personale, per cui è irrilevante, ai fini della sussistenza dell'illecito, che tali indicazioni vengano fornite successivamente. Tale evenienza può eventualmente influire sulla valutazione del fatto ai fini della misura della pena o della concessione di attenuanti generiche.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 651
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)