Sez. 2, Sentenza n. 791 del 18/02/1978 (Rv. 390125 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE - SCELTA - SPETTANZA ALL'ATTORE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA DA PARTE DEL CONVENUTO - CONTESTAZIONE LIMITATA AD UNO SOLO DEI FORI FACOLTATIVI - CONSEGUENZE.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - IN GENERE - SCELTA - SPETTANZA ALL'ATTORE - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA DA PARTE DEL CONVENUTO - CONTESTAZIONE LIMITATA AD UNO SOLO DEI FORI FACOLTATIVI - CONSEGUENZE.*
Nelle cause relative a diritti d'obbligazione, la Competenza per territorio si determina oltre che in base al foro generale, di cui all'art 18 cod proc civ, anche alla stregua dei fori del luogo ove e sorta e dove deve eseguirsi l'obbligazione e spetta all'attore la scelta di uno di essi; per contro il convenuto ha l'Onere di contestare nel primo atto difensivo la Competenza del giudice adito, con riferimento espresso a ciascuno di detti fori, con la conseguenza che, ove ometta o ritardi tale specifica contestazione, la Competenza resta radicata presso il giudice adito. (Conf 210/75, mass n 373401).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)