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Sez. 1, Sentenza n. 2191 del 22/02/1992 (Rv. 475886 - 01)

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (I.N.V.I.M.) - Imponibile - Calcolo - Valore iniziale - In genere | Immobile unico al momento dell'acquisto - Successiva divisione in più lotti con destinazioni urbanistiche differenti - Alienazione dei lotti da parte dei medesimi soggetti - Valore iniziale di uno dei lotti - Determinazione in misura diversa da quella proporzionale al valore dell'intero immobile - Ammissibilità - Condizione.
Stato
decisa il 1992-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475886-01

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) (Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972) - Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (I.N.V.I.M.) - Imponibile - Calcolo - Valore iniziale - In genere

Il valore iniziale, ai fini dell'INVIM, nel caso in cui un immobile, unico al momento dell'acquisto, sia successivamente suddiviso in più lotti, con destinazioni urbanistiche differenti, che vengano alienati dai medesimi soggetti, può essere determinato, in sede di valutazione dell'atto di vendita di uno dei lotti, in misura diversa da quella proporzionale al valore dell'intero immobile, solo se tale misura diversa, superiore od inferiore al valore proporzionale, rimanga compensata dal complementare minore o maggiore valore attribuito ad un'altra parte, in modo che la somma dei valori attribuiti non superi comunque il valore di acquisto del cespite, da assumere come valore iniziale in base all'art. 6 del d.P.R, 26 ottobre 1972 n. 643.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)