Sez. 1, Sentenza n. 9799 del 18/11/1994 (Rv. 488722 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - VALORE INIZIALE - IN GENERE | Porzione di un immobile - Alienazione - Valore iniziale - Determinazione - Criteri.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - VALORE INIZIALE - IN GENERE
In tema di I.N.V.I.M., qualora venga alienata porzione di un immobile, il valore iniziale della stessa va determinato, in base ad un mero calcolo proporzionale di superfici o di volumi, in proporzione al valore iniziale dell'intero, quand'anche per la diversa destinazione urbanistica il valore effettivo della porzione venduta sia superiore o inferiore al valore proporzionale, atteso che la somma dei valori iniziali della parte compravenduta e di quella residua non può divergere dal valore di acquisto dell'intero cespite, da assumere come valore iniziale in virtù del disposto del secondo comma dell'art. 6 del d.P.R. ottobre 1972 n. 643.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)