diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 25439 del 16/12/2010 (Rv. 614876 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - RINUNCIA | Riparto delle spese - Criteri - Mancanza di espresso accordo delle parti - Liquidazione delle spese in favore del creditore rinunciante - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614876-01

ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - RINUNCIA

La disposizione dell'ultimo comma dell'art. 306 cod. proc. civ., a norma della quale, se non vi è un diverso accordo, la parte che ha rinunciato agli atti del processo deve rimborsare le spese alle altre parti, è applicabile, in virtù dell'espresso richiamo dell'art. 629 cod. proc. civ., anche nel processo esecutivo. (In applicazione del riportato principio, la S.C. ha cassato senza rinvio il provvedimento col quale il giudice dell'esecuzione, nel dichiarare estinto il processo, aveva liquidato le spese in favore del creditore rinunciante).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 629

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)