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Sez. L, Sentenza n. 3645 del 26/05/1983 (Rv. 428538 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - ACCETTAZIONE DELLA INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E COEVA DICHIARAZIONE DI NON AVERE NULL'ALTRO DA PRETENDERE - DIRITTO A FAR VALERE LA ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO - PERSISTENZA.*
Stato
decisa il 1983-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428538-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - ACCETTAZIONE DELLA INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E COEVA DICHIARAZIONE DI NON AVERE NULL'ALTRO DA PRETENDERE - DIRITTO A FAR VALERE LA ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO - PERSISTENZA.*

Dal momento che la rinunzia del prestatore di lavoro ai suoi diritti dev'essere - ancorché implicita - univoca e specifica, l'accettazione dell'indennità di anzianità all'atto del licenziamento, accompagnata dalla dichiarazione di non avere null'altro da pretendere in relazione a determinati titoli (qualifiche, competenze ordinarie e straordinarie, trasferte, ferie, ecc.), non comporta la rinunzia al diritto di far valere in giudizio l'illegittimità del licenziamento. (Conf 3970/77, mass n 387664).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)