Sez. L, Sentenza n. 3645 del 26/05/1983 (Rv. 428538 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - ACCETTAZIONE DELLA INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E COEVA DICHIARAZIONE DI NON AVERE NULL'ALTRO DA PRETENDERE - DIRITTO A FAR VALERE LA ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO - PERSISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - ACCETTAZIONE DELLA INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E COEVA DICHIARAZIONE DI NON AVERE NULL'ALTRO DA PRETENDERE - DIRITTO A FAR VALERE LA ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO - PERSISTENZA.*
Dal momento che la rinunzia del prestatore di lavoro ai suoi diritti dev'essere - ancorché implicita - univoca e specifica, l'accettazione dell'indennità di anzianità all'atto del licenziamento, accompagnata dalla dichiarazione di non avere null'altro da pretendere in relazione a determinati titoli (qualifiche, competenze ordinarie e straordinarie, trasferte, ferie, ecc.), non comporta la rinunzia al diritto di far valere in giudizio l'illegittimità del licenziamento. (Conf 3970/77, mass n 387664).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)