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Sez. 5, Sentenza n. 45910 del 04/10/2005 Ud. (dep. 19/12/2005) Rv. 233039 - 01

STAMPA - DIFFAMAZIONE COMMESSA COL MEZZO DELLA STAMPA | Notizia falsa espressa in forma dubitativa e, tuttavia, tale da ingenerare nella mente del lettore l'effettiva rispondenza a verità dei fatti narrati - Idoneità a ledere la reputazione altrui - Indagine rimessa al giudice di merito.
Stato
decisa il 2005-10-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233039-01

STAMPA - DIFFAMAZIONE COMMESSA COL MEZZO DELLA STAMPA

In tema di diffamazione a mezzo stampa, la pubblicazione di una notizia falsa ancorché espressa in forma dubitativa, può ledere l'altrui reputazione allorché le espressioni utilizzate nel contesto dell'articolo siano ambigue, allusive, insinuanti ovvero suggestionanti, e perciò idonee ad ingenerare nella mente del lettore il convincimento della effettiva rispondenza a verità dei fatti narrati, con la conseguenza che tale indagine è rimessa al giudice di merito e se giustificata da adeguata motivazione è incensurabile in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)