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Sez. 5, Sentenza n. 6062 del 04/04/1995 Ud. (dep. 25/05/1995) Rv. 201762 - 01

Reati contro la persona - Delitti contro l'onore - Diffamazione - Col mezzo della stampa | Significato delle parole adoperate - Desumibilità dal contesto comunicativo - Riferimento a "sensazioni" e proposizione di interrogativi - Idoneità a diffondere notizie false - Sussistenza - Fattispecie: articolo di quotidiano - Calciatori della Roma "positivi" al controllo antidoping - Deferimento alla commissione disciplinare - Riferita "sensazione" circa il coinvolgimento dello staff medico della squadra.
Stato
decisa il 1995-04-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201762-01

Reati contro la persona - Delitti contro l'onore - Diffamazione - Col mezzo della stampa

In tema di diffamazione a mezzo stampa, il significato delle parole dipende dall'uso che se ne fa e dal contesto comunicativo in cui si inseriscono Pertanto, anche il riferimento a indefinite "sensazioni" o la proposizione di interrogativi più o meno retorici può risultare idonea a diffondere una notizia falsa. (Fattispecie nella quale l'articolo di un quotidiano, dopo aver riferito il deferimento alla competente commissione disciplinare di alcuni calciatori della squadra della Roma, risultati "positivi" al controllo antidoping, osservava:"la sensazione è che il Presidente della Federcalcio abbia le prove di un coinvolgimento anche dello staff medico della Roma").

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)