Sez. L, Sentenza n. 13724 del 14/06/2006 (Rv. 590161 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Controversie - Giudizio di primo grado nel contraddittorio del Ministero dell'Interno e del Ministero del Tesoro - Giudizio di appello - Litisconsorzio processuale tra le due amministrazioni - Necessità - Fattispecie.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
Nelle controversie in materia di prestazioni assistenziali in favore dei mutilati e degli invalidi civili, ove siano stati evocati in primo grado i Ministeri del Tesoro e dell'Interno, poiché vi è un rapporto di interdipendenza tra l'accertamento dello stato di invalidità e la spettanza del trattamento assistenziale, deve ritenersi che, ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio processuale tra le due amministrazioni, entrambe convenute in primo grado, le stesse devono prendere parte anche al giudizio di appello. (Nella specie, in controversia in cui non risultava notificato l'atto di appello al Ministero del Tesoro, evocato in primo grado insieme al Ministero dell'Interno, la S.C. ha dichiarato nullo il giudizio di secondo grado, cassando la decisione con rinvio affinché il giudice di rinvio provvedesse previamente all'integrazione del contraddittorio).
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1993 num. 537 art. 11 CORTE COST., DPR 21/09/1994 num. 698 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)