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Sez. L, Sentenza n. 11808 del 05/08/2003 (Rv. 565654 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Invalidi civili - Procedimento per l'accertamento dei requisiti sanitari e per la concessione delle provvidenze economiche - Disciplina "ex lege" n. 537 del 1993 e d.P.R. n. 698 del 1994 - Distinzione delle competenze circa i due suddetti aspetti - Rigetto dell'istanza in via amministrativa o revoca del beneficio - Controversia promossa dall'interessato per la concessione della prestazione - Legittimazione passiva del Ministero dell'Interno - Chiamata in causa del Ministero del Tesoro - Facoltatività o obbligatorietà - Rispettivi presupposti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565654-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In materia di prestazioni assistenziali in favore dei mutilati e degli invalidi civili, , nel vigore della disciplina introdotta dalla legge 24 dicembre 1993 n. 537 e dal regolamento contenuto nel d.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, il privato che intenda ottenere una prestazione di assistenza sociale per l'invalidità civile dopo avere inutilmente esperito il procedimento amministrativo di accertamento della sua condizione di invalidità o dopo aver subito la revoca della prestazione a seguito di visita di revisione disposta dall'amministrazione competente, deve convenire in giudizio il Ministero dell'Interno per ottenerne la condanna alla corresponsione della relativa prestazione, previo l'accertamento solo incidentale dello stato di invalidità, mentre la chiamata in causa del Ministero del Tesoro s'impone solo ove l'attore o il Ministero convenuto abbiano tempestivamente domandato l'accertamento dello "status" di invalido con efficacia di giudicato, dovendosi invece escludere che l'interessato debba separatamente domandare nei confronti del Ministero del Tesoro l'accertamento di invalidità e successivamente nei confronti del Ministero dell'Interno la corresponsione della prestazione. (Fattispecie relativa ad assegno di invalidità civile revocato a seguito di visita di revisione disposta dalla Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra del Ministero del Tesoro).

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1993 num. 537 art. 11 CORTE COST., DPR 31/03/1998 num. 698 art. 3, DPR 31/03/1998 num. 698 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)