Sez. U, Sentenza n. 529 del 03/08/2000 (Rv. 539102 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Invalidi civili - Procedimento per l'accertamento dei requisiti sanitari e per la concessione delle provvidenze economiche - Disciplina ex art. 11 legge n. 537 del 1993 ed ex art. 3 e 6 d.P.R. n. 698 del 1994 - Distinzione delle competenze circa i due aspetti - Conclusione negativa del procedimento amministrativo di accertamento sanitario - Controversia promossa dall'interessato per la concessione dei benefici - Legittimazione passiva - Del Ministero dell'Interno - Fondamento - Contestuale domanda di accertamento dello status di invalido civile - Chiamata in causa del Ministero del Tesoro - Necessità.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
In materia di prestazioni assistenziali in favore dei mutilati e degli invalidi civili, la distinzione delle competenze per l'accertamento dei requisiti sanitari e per la concessione delle provvidenze economiche, rispettivamente assegnate (anteriormente al trasferimento delle relative funzioni statuali al Fondo di gestione INPS e alle Regioni, ex art. 130 decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112) al Ministero del Tesoro e al Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e degli art. 3 e 6 del regolamento contenuto nel d.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, comporta che l'interessato, dopo avere inutilmente esperito il procedimento amministrativo di accertamento della sua condizione di invalidità, deve convenire in giudizio il Ministero dell'Interno per ottenerne la condanna alla corresponsione della relativa prestazione, previo l'accertamento solo incidentale dello stato di invalidità, mentre la chiamata in causa del Ministero del Tesoro s'impone solo ove l'attore o il Ministero convenuto abbiano domandato l'accertamento dello "status" di invalido con efficacia di giudicato, dovendosi invece escludere che l'interessato debba separatamente domandare nei confronti del Ministero del Tesoro l'accertamento di invalidità e successivamente nei confronti del Ministero dell'Interno la corresponsione della prestazione, in quanto l'imposizione di due distinti procedimenti giudiziari, non prevista nel citato art. 11 della legge - delega n. 537 del 1993 e peraltro contrastante con le finalità di semplificazione di tale disposizione, renderebbe eccessivamente difficile il diritto di difesa in giudizio, garantito dall'art. 24 Cost., e pregiudicherebbe lo stesso diritto all'assistenza, garantito dall'art. 38 Cost..
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1993 num. 537 art. 11 CORTE COST., Legge 23/08/1988 num. 400 art. 17 CORTE COST., DPR 21/09/1994 num. 698 art. 1, DPR 21/09/1994 num. 698 art. 3 CORTE COST., DPR 21/09/1994 num. 698 art. 6 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 112 art. 130 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 37 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)