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Sez. 1, Sentenza n. 20261 del 19/09/2006 (Rv. 592811 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Art. 345, secondo comma cod. proc. civ. (testo originario) - Ammissibilità - Condizioni - Pertinenza ai motivi di gravame - Necessità.
Stato
decisa il 2006-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592811-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE

L'art. 345, secondo comma cod. proc. civ., il quale (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 52 della legge 26 novembre 1990, n. 353) consentiva alle parti di proporre nuove eccezioni e nuove prove nel giudizio di appello, andava interpretato in collegamento con il precedente art. 342, che pone l'esigenza della specificità dei motivi di gravame, legata alla struttura propria del giudizio di appello, il cui oggetto è costituito dalla "revisio prioris instantiae" nell'ambito, appunto, dei motivi di gravame, che non attengono all'elemento argomentativo o descrittivo dell'atto di impugnazione, ma assolvono la funzione essenziale di delimitare l'estensione dell'invocato riesame, indicandone le ragioni. Pertanto, poichè l'atto di appello consuma definitvamente il diritto di impugnazione, fissando i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame, le nuove prove (secondo la disciplina applicabile nella specie) erano ammissibili solo in quanto riguardassero profili messi in discussione con il gravame, non potendo concernere aspetti non censurati, e fungere quindi da strumento per realizzare un ampliamento dell'ambito del riesame chiesto al giudice di secondo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)