Sez. 3, Sentenza n. 9779 del 01/10/1993 (Rv. 483858 - 01)
Impugnazioni civili - Appello - Prove - Nuove - In genere | Istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado - Riproposizione in appello - Condizioni.
Impugnazioni civili - Appello - Prove - Nuove - In genere
Nel giudizio di appello la parte può chiedere l'ammissione di prove nuove, ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., ma non riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado senza espressamente censurare, con motivo di gravame, le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta o dolersi della omessa pronuncia al riguardo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)