Sez. 3, Sentenza n. 11090 del 10/11/1993 (Rv. 484261 - 01)
Esecuzione forzata - Consegna o rilascio (esecuzione per) - In genere | Esecuzione per rilascio in base a titolo esecutivo rappresentato da decreto di trasferimento emesso dal giudice della espropriazione immobiliare - Accertamento che il bene oggetto della vendita forzata non apparteneva all'espropriato - Opposizione all'esecuzione - Legittimazione del possessore del bene.
Esecuzione forzata - Consegna o rilascio (esecuzione per) - In genere
In caso di esecuzione per rilascio, minacciata in base a titolo esecutivo rappresentato da decreto di trasferimento emesso dal giudice dell'espropriazione forzata immobiliare, l'opposizione all'esecuzione, cui è legittimato il possessore del bene, può essere proposta per far accertare che il bene oggetto della vendita forzata non apparteneva al soggetto che ha subito l'espropriazione, ma, in forza di titolo opponibile al creditore pignorante ed agli intervenuti, apparteneva all'opponente e che perciò l'acquirente non ha diritto di procedere all'esecuzione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 605, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)