Sez. 3, Sentenza n. 7026 del 07/07/1999 (Rv. 528363 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - NOTIFICAZIONE | Soggetto destinatario - Individuazione - Esecuzione per rilascio - Titolo esecutivo costituito da condanna al rilascio contro un certo soggetto - Possesso dell'immobile da parte di altro soggetto - Soggezione del medesimo all'efficacia del titolo - Notificazione a lui del titolo e del precetto - Necessità - Notificazione al soggetto passivo della condanna - Esclusione.
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - NOTIFICAZIONE
La notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto deve essere fatta, su richiesta della parte istante, al soggetto che essa pretende sia tenuto ad eseguire l'obbligo che risulta dal titolo. Conseguentemente, quando il titolo esecutivo è un provvedimento giurisdizionale che contiene una condanna al rilascio, se nel possesso del bene si trova un soggetto diverso da quello nei cui confronti la condanna è stata pronunciata, ma che la parte istante ritenga trovarsi in una posizione tale da farlo soggiacere all'efficacia del titolo esecutivo, l'onere di notificazione del titolo e del precetto deve osservarsi verso tale soggetto, che è quello contro il quale l'esecuzione va compiuta, mentre la parte istante non ha l'onere di notificare al soggetto contro cui la condanna è stata pronunciata e colui contro il quale l'esecuzione è promossa non ha interesse a che il titolo esecutivo sia notificato anche a quel soggetto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 475, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)