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Sez. 3, Ordinanza n. 10609 del 08/05/2009 (Rv. 607793 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO | Decreto di trasferimento immobiliare - Conseguente esperimento di esecuzione forzata fondata su detto decreto - Proposizione di opposizione all'esecuzione da parte di terzo - Deduzione di usucapione dell'immobile oggetto dell'esecuzione anteriormente all'emanazione del decreto "ex" art 586 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2009-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607793-01

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO

È ammissibile e deve essere esaminata nel merito l'opposizione proposta, ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., avverso l'esecuzione iniziata in base a decreto di trasferimento immobiliare, adottato in virtù dell'art. 586 cod. proc. civ. a seguito di vendita forzata, quando l'opponente, nei cui confronti sia esercitata la pretesa esecutiva e chiesto il rilascio e che non si identifichi con il soggetto che ha subito l'espropriazione, si afferma proprietario del bene immobile oggetto del suddetto decreto in base ad acquisto fattone per usucapione ed asseritamente verificatosi anteriormente all'emissione del decreto di trasferimento in danno dell'espropriato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 605, Cod. Proc. Civ. art. 608 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)