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Sez. 1, Sentenza n. 12191 del 28/12/1990 (Rv. 470301 - 01)

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE IN GENERALE - PRESCRIZIONE - POLIZZA DI CARICO EMESSA IN STATO NON ADERENTE ALLA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 25 AGOSTO 1924 - PRESCRIZIONE APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1990-12-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470301-01

TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE IN GENERALE - PRESCRIZIONE - POLIZZA DI CARICO EMESSA IN STATO NON ADERENTE ALLA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 25 AGOSTO 1924 - PRESCRIZIONE APPLICABILE.*

Con riguardo a trasporto marittimo di cose, ove non trovi applicazione "ope legis" la disciplina della convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924, per essere stata la polizza di carico emessa in uno stato non aderente, i diritti nascenti dal contratto sono soggetti alla prescrizione semestrale di cui all'art. 438 cod. nav., senza che rilevi l'eventuale richiamo pattizio a detta disciplina, in considerazione della nullità dei patti rivolti a modificare il regime legale della prescrizione. (V 4905/88, mass n 459721).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2936, Cod. Civ. art. 2937, Cod. Navig. art. 438, Tratt. Internaz. 25/08/1924 num. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)