Sez. 1, Sentenza n. 13018 del 20/12/1995 (Rv. 495161 - 01)
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE IN GENERALE - IN GENERE | Contratto di "charter - party" - Clausola cosiddetta "Paramount" - Convenzione di Bruxelles 25 agosto 1924 - Applicabilità .
TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO MARITTIMO DI COSE IN GENERALE - IN GENERE
In tema di trasporto marittimo internazionale, l'inserimento della cosiddetta clausola Paramount in un contratto di charter - party comporta il recepimento contrattuale delle regole della Convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924 - in quanto applicabili - nel rapporto tra le parti originarie del contratto.
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 10, Cod. Navig. art. 419, Tratt. Internaz. 25/08/1924, Regio Decr. Legge 06/01/1928 num. 1958, Legge 19/07/1929 num. 1638
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)