Sez. 3, Sentenza n. 20880 del 29/02/2012 Ud. (dep. 30/05/2012) Rv. 252911 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Reato ex art. 12 d. lgs. n. 286 del 1998 - Modifica "ex lege" n. 189 del 2002 - Atti diretti a favorire l'ingresso clandestino nello Stato - Integrazione del reato - Limiti.
SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI
Non integra più reato, successivamente alla modifica dell'art. 12, comma primo e terzo, del D.Lgs. n. 286 del 1998 ad opera dell'art.1 della l. n. 189 del 2002, la condotta di chi favorisce l'ingresso nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni in materia ove la stessa non si sia estrinsecata anche in atti che abbiano procurato un tale ingresso. (In motivazione la Corte ha chiarito che il comportamento di "favorire", richiesto nella previgente formulazione, ha un ambito di applicazione più esteso del "procurare", dato che il primo comprende anche il secondo, ma non viceversa).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 12 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 12 com. 3 CORTE COST., Legge 30/07/2002 num. 189 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)