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Sez. 3, Sentenza n. 2698 del 27/07/1999 Cc. (dep. 08/09/1999) Rv. 214351 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Regime di sospensione delle regole e degli istituti ex art. 41 bis ord. pen. - Decreto di proroga della misura - Motivazione in ordine alla permanenza delle condizioni legittimanti - Per relationem alle note informative degli organi investigativi - Sufficienza - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 1999-07-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214351-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Non solo i provvedimenti di sospensione, ex art. 41 bis, comma 2, ord. pen., dell'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla legge sull'ordinamento penitenziario devono essere concretamente giustificati in relazione alle esigenze di ordine e sicurezza per l'effettivo pericolo della permanenza di collegamenti, ma anche per i decreti di proroga si richiede una autonoma congrua motivazione in ordine alla permanenza attuale dei pericoli per l'ordine e la sicurezza, che le misure medesime mirano a prevenire, non potendosi ammettere semplici proroghe immotivate del regime differenziato, né motivazioni apparenti o stereotipe, inidonee a giustificare in termini di attualità le misure disposte. (Nella specie la Corte ha rilevato che il tribunale di sorveglianza, nell'ancorare il merito del provvedimento, per relationem, alle note informative degli organi investigativi, aveva omesso di sottoporre a vaglio critico le relative risultanze).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)