Sez. 1, Sentenza n. 4428 del 14/01/2009 Cc. (dep. 02/02/2009) Rv. 242797 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Regime detentivo differenziato ex art. 41 bis ord. pen. - Proroga - Motivazione - Riferimento alle ragioni giustificatrici del provvedimento originario di applicazione - LegittimitĂ - Esclusione.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
La proroga del regime di detenzione differenziato previsto dall'art. 41-bis L. n. 354 del 1975 non può trovare giustificazione soltanto nella permanenza in vita dell'associazione mafiosa e nell'assenza di atteggiamento collaborativo da parte del detenuto che con detta associazione abbia tenuto contatti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)