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Sez. L, Sentenza n. 5454 del 08/03/2011 (Rv. 616276 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI | Comportamento inequivocabile - Allontanamento del lavoratore dal posto di lavoro - Recesso volontario - Configurabilità - Previsione contrattuale di disdetta scritta - Valenza - Requisito formale di validità del recesso - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616276-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI

Il recesso volontario del lavoratore può essere desunto da dichiarazioni o comportamenti che, inequivocabilmente, manifestino l'intento di recedere dal rapporto, come nel caso in cui il prestatore si sia allontanato dal posto di lavoro e non si sia più presentato per diversi giorni; né l'applicazione di tale principio è esclusa dalla previsione del contratto collettivo di una forma scritta, ove questa non sia imposta "ad substantiam" e dovendosi, per converso, intendere la presentazione di una disdetta scritta come un onere a carico del prestatore e non come un intrinseco requisito di validità del recesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)