Sez. 2, Sentenza n. 10492 del 23/02/2006 Cc. (dep. 27/03/2006) Rv. 233736 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - DIFENSORE | Misura cautelare disposta all'esito di udienza di convalida dell'arresto sulla base di richieste scritte del pubblico ministero, non comparso - Mancata possibilità, per il difensore, di prendere visione di dette richieste e della documentazione allegata - Causa di nullità del successivo interrogatorio di garanzia - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - DIFENSORE
Qualora, essendosi disposta l'applicazione di una misura cautelare all'esito di udienza di convalida dell'arresto, sulla base di una richiesta scritta fatta pervenire, ai sensi dell'art. 390, comma terzo bis, cod. proc. pen., dal pubblico ministero non comparso, venga impedito al difensore di prendere visione, prima dell'interrogatorio, di detta richiesta e della documentazione allegata, ciò costituisce causa di nullità dell'interrogatorio stesso e comporta quindi, ai sensi dell'art. 302 cod. proc. pen., la perdita di efficacia della misura.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 293 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 390 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)