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Sez. 1, Sentenza n. 32030 del 14/03/2007 Cc. (dep. 06/08/2007) Rv. 237269 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - DIFENSORE | Provvedimento cautelare emesso all'esito dell'udienza di convalida - Pubblico ministero non comparso - Omesso avviso di deposito della richiesta e degli atti presentati dal pubblico ministero - Diniego di accesso a detta documentazione - Nullità dell'ordinanza applicativa di misura cautelare - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-03-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237269-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - DIFENSORE

L'ordinanza applicativa di misura cautelare emessa all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto in flagranza, a cui il pubblico ministero non ha ritenuto di comparire, non è affetta da nullità per violazione del diritto di difesa se non è dato avviso di deposito delle richieste e degli atti presentati dal pubblico ministero e se è negato l'accesso alla predetta documentazione prima dell'espletamento dell'interrogatorio. (La Corte ha precisato che la contestazione del fatto in esordio di interrogatorio, con la comunicazione degli elementi di prova a carico, e l'assenza di provvedimenti di differimento del colloquio con il proprio assistito, che era a conoscenza della contestazione mossagli, avevano comunque messo il difensore dell'indagato nelle condizioni di acquisire una conoscenza adeguata per esercitare consapevolmente i diritti difensivi).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 293 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 390 com. 3 n. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)